Lo statuto dell'associazione

L’Associazione “L’ORIZZONTE DI LORENZO ONLUS” è retta dal seguente STATUTO


Art. 1 DENOMINAZIONE
Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’associazione senza fini di lucro, denominata “L’ORIZZONTE DI LORENZO ONLUS” di seguito Associazione. L’associazione “L’ORIZZONTE DI LORENZO ONLUS” assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale, in breve ONLUS.
“L’ORIZZONTE DI LORENZO ONLUS” ha obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale“ o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Burago di Molgora (MI), Via F. Turati n. 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 PRINCIPI ISPIRATORI
Il punto di fuga cui guardare, l’idea cui rifarsi perché l’attività dell’Associazione sia vitale, gratuita, fresca e lieta è la carità, dimensione e legge fondamentale dell’Essere e della realtà e, proprio per questo, della stessa natura dell’uomo; proprio perché l’uomo gratuitamente riceve il dono della vita e riceve amore, per lo stesso motivo nel dare gratuitamente la persona trova una totale corrispondenza al proprio cuore che lo rende lieto. L’ attività dell’Associazione, rifacendosi a questa ispirazione ideale, vuole in primo luogo contribuire ad educare i membri stessi alla carità e, nel contempo, chi incontra. I membri sono consapevoli del fatto che, spesso la prima cosa che è difficile donare è il proprio tempo, ma sono coscienti che la libertà in movimento, anche attraverso piccoli e semplici gesti, può conquistare una dimensione sempre più totale della vita. La carità può, infatti, diventare la
dimensione cui tendere non in alcune ore della settimana ma nell’arco dell’intera giornata, proprio perché rende più lieto il nostro cuore.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, senza fini di lucro operando nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) beneficenza.
Per il perseguimento degli scopi sopraccitati si propone di realizzare le seguenti attività:
o promuovere attività di riabilitazione psicofisica e psicologica (es. arteterapia, musicoterapia,
teatroterapia etc.) e fisioterapica; o attuare momenti di sostegno informativo per le famiglie dei bambini cardiopatici nell’ attesa di ricovero o ricoverati presso strutture ospedaliere atte al disbrigo di pratiche amministrative ivi compresa la ricerca di alloggi, o strutture di accoglienza e quanto possa essere utile nel periodo di cura o ricovero del bambino; o promuove la raccolta fondi per la donazione di strumentazione e apparecchiature per uso sanitario alle unità operative di cardiologia pediatrica e cardiochirurgia pediatrica; o promuovere la raccolta di fondi utili a migliorare le condizioni dei bambini affetti da cardiopatie congenite e non, negli ospedali a livello nazionale ed internazionale, in cooperazione con associazioni che operano già in questo settore; o favorire iniziative di educazione sanitaria in collaborazione con le ASL, Servizi Sociali e scuole che operano nel territorio; o promuovere la raccolta fondi per l’erogazione di borse di studio per attività culturali e di ricerca nell’ambito degli scopi di cui all’art. 4 a) o Collaborare con altre associazioni che abbiano gli stessi obiettivi; o Favorire l’interscambio culturale fra professionisti, consulenti, e associazioni; o indire incontri, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali, in forma diretta o indiretta con altre associazioni, con il patrocinio di istituzioni pubbliche e private.
L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità,senza distinzione di sesso, ceto sociale e religione, rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono tre categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
-Soci qualificati: coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono alla vita dell’Associazione.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L' Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, a partecipare alle assemblee esprimendo la propria opinione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento, e di conoscere i programmi associativi. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI
I Soci svolgeranno la propria attività nell' Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Sono quindi obbligati ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere adottate degli organi sociali, a versare il contributo associativo ed a svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Ciascun socio può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall' Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7, per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all' Associazione stessa, per mancato versamento della quota associativa, per decesso, per persistente violazione degli obblighi statutari. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all' Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. E’ ammesso comunque, ricorso al Collegio dei garanti se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell' Associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente
Può inoltre essere costituito:
- il Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


Art. 10 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell' Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci e convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell' Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello
Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente
- elegge il Consiglio Direttivo
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione;
- elegge il Comitato Scientifico su proposta formulata da parte del Consiglio Direttivo;
- redige e approva il Regolamento interno.

Le delibera dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
Le discussioni e le delibera dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell' Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:
- approva eventuali modifiche con le modalità previste all’art. 16;
- scioglie l'Associazione con le modalità previste all’art. 17.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 1/3 dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza relativa dei presenti.
Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Il Consiglio direttivo è detentore dei poteri necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva successiva ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Il Consiglio
I consiglieri prestano la loro opera personale e gratuita; solo i soci possono rivestire cariche consiliari.
I Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per la durata di tre anni dall’elezione.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificatamente per tre volte di seguito. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Dopo la prima riunione a seguito delle elezioni, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (competente per la riscossione delle entrate e dei pagamenti per le spese previste dal Consiglio).

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redigere e presentare all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammettere i nuovi soci;
- deliberare in merito all’esclusione dei soci;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- proporre all’assemblea l’eventuale costituzione del Comitato Scientifico.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art 12 IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea, che deciderà in merito, la costituzione di un Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da persone e/o istituzioni che a parere del Consiglio direttivo possono conferire lustro all’Associazione. Il Comitato Scientifico è composto da un numero illimitato di membri e non ha nessun potere decisionale sulla vita della Associazione.

Art. 13 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha potere di firma, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l' Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 14 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi di privati; donazioni o lasciti testamentari destinati al perseguimento delle finalità dell’Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali connesse; beni mobili registrati o immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione e necessarie allo svolgimento delle attività.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo la Associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 15 BILANCIO
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.